Art. 305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2,
dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto
dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso
una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.