Art. 301
          Visite dei parlamentari nelle strutture militari

1.  I  membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le
strutture  militari  della  Difesa e ogni altro luogo e zona militare
ovvero  le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti
o comunque personale delle Forze armate.
2.  Le  visite  sono  annunciate con preavviso di almeno ventiquattro
ore,  inviato  al  Ministro  della  difesa. Le aree riservate possono
essere visitate previa specifica autorizzazione.
3.   Le   visite  si  svolgono  secondo  le  modalita'  definite  dal
regolamento,   tali  comunque  da  non  interferire  con  la  normale
attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.