Art. 417 Dichiarazione di fuori servizio dei materiali 1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non e' disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio. 2. La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico. 3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere: a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie; b) trasformati; c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se l'amministrazione non dispone di mezzi e strumenti idonei; d) permutati; e) distrutti o smaltiti. 4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.