Art. 417 
 
            Dichiarazione di fuori servizio dei materiali 
 
1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il
fuori servizio degli stessi non  e'  disposto  dall'organo  centrale,
anche  ai  fini  dell'eventuale  permuta,   formulano   proposta   di
dismissione o radiazione per  i  complessi,  le  parti  o  i  singoli
oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio. 
2. La proposta  e'  inoltrata  alla  competente  autorita'  logistica
centrale corredata da un parere  motivato  reso  da  una  commissione
tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti  dai  regolamenti
vigenti  per  gli  speciali  servizi  o  dalle  istruzioni   di   cui
all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico. 
3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita'
logistica centrale stabilisce  se  i  materiali  dismessi  o  radiati
debbano essere: 
a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie; 
b) trasformati; 
c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o
dalla demolizione dei materiali.  Queste  operazioni  possono  essere
affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se  l'amministrazione
non dispone di mezzi e strumenti idonei; 
d) permutati; 
e) distrutti o smaltiti. 
4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali
dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale  e'
indicato anche il  valore  commerciale  dei  materiali  eventualmente
ricavati.