Art. 418 
 
              Dichiarazione di fuori uso dei materiali 
 
1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti
non piu' idonei  a  ulteriore  servizio,  in  dipendenza  della  loro
vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i  materiali  per
l'uso. 
2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la  proposta  a
una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita  in  via
permanente o nominata di volta in volta. 
3.  Le  istruzioni  di  cui  all'articolo  446,  comma  4,   indicano
l'autorita' cui spetta la nomina della commissione,  il  numero  e  i
requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei
compiti a essa demandati. 
4. La commissione ha le seguenti competenze: 
a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu'  idonei  a
ulteriore servizio; 
b) accertare  le  cause  che  hanno  determinato  l'inefficienza  dei
materiali, comunicando  all'autorita'  competente  il  fatto,  se  si
ritiene che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare; 
c)   accertare   la   riparabilita'   dei   materiali    riconosciuti
inefficienti; proporre o  disporre,  con  le  modalita'  e  nei  casi
previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, comma 4,  la
riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili; 
d) disporre, su richiesta o direttamente,  nei  casi  previsti  dalle
istruzioni di al  citato  articolo  446,  comma  4  il  ricambio  dei
materiali; 
e)  indicare  la  specie   e   la   quantita'   dei   materiali   che
presumibilmente   possono   ricavarsi   dalle   demolizioni   o   dal
disfacimento di quelli dichiarati fuori uso. 
5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o  per
usura, se non diversamente  disposto,  e'  sottoposto  a  demolizione
ovvero  a  disfacimento  con  provvedimento  dell'autorita'  di   cui
all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con  mezzi  o
attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni  sono  affidate  a
terzi durante l'alienazione. 
6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali  di  disfacimento  o  di
demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi  dei
movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori  uso  e
di carico  di  quello  recuperato.  Il  materiale  proveniente  dalla
demolizione  o  dal  disfacimento,  che  risulti  di  nessun   valore
commerciale  non  e'  assunto  in  carico  ed  e'  eliminato   ovvero
distrutto.