Art. 419 
 
          Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso 
 
1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso,  non  destinati
alla permuta, per i quali sia stata stabilita  la  vendita  da  parte
dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti  sul  posto
da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il  prezzo  di
vendita  e'  fissato  tenendo  conto  di  quello   di   mercato.   Il
corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di  vendita
di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario. 
2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o  mezzi
ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del
bene  o  del  servizio  da  acquisire  ovvero  costituisce   provento
riassegnabile. 
3.  Lo  scarico  contabile  dei  materiali  venduti  o  permutati  e'
corredato dei seguenti documenti: 
a) verbale di consegna; 
b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta; 
c) quietanza originale di tesoreria,  comprovante  il  pagamento  dei
materiali, limitatamente alla vendita. 
4. Se l'alienazione di materiale  fuori  uso  deve  essere  preceduta
dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi,
o se  sussistono  particolari  esigenze  connesse  alla  sicurezza  o
all'igiene ambientale,  l'amministrazione  puo'  prevedere  un  unico
procedimento  nel  quale  l'eventuale  costo  delle   operazioni   di
demolizione  o  di  disfacimento   e'   decurtato   dall'importo   di
aggiudicazione finale.