Art. 419 Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso 1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita e' fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario. 2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile. 3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati e' corredato dei seguenti documenti: a) verbale di consegna; b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta; c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita. 4. Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.