Art. 420 
 
                       Cessione dei materiali 
 
1.  I  materiali  possono   essere   ceduti   a   pagamento,   previa
autorizzazione della competente autorita' logistica centrale  in  cui
sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione,  tenendo  conto
dei prezzi di  mercato,  nonche'  delle  speciali  norme  vigenti  in
materia per quanto concerne  le  armi.  Il  pagamento  ha  luogo  per
contanti all'atto del prelevamento. 
2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello  Stato  e'
consentita solo se, per ragioni  di  urgenza  o  per  altre  motivate
esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente. 
3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e  a
privati e' consentita per ragioni urgenti di  interesse  pubblico  di
natura  militare  o  in  occasione  di  operazioni  di  soccorso  per
pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali
casi, lo scarico  contabile  dei  materiali  avviene  immediatamente,
indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita  dei  materiali
puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia. 
4.  La  cessione  e',  altresi',  consentita  allorche'  ricorra   un
interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le
Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali  avviene  secondo
le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale. 
5. Le  cessioni  tra  i  diversi  servizi  delle  Forze  armate  sono
regolarizzate  con  passaggio  di  carico  e,  se  cio'  non  risulta
possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze
che costituiscono titolo  per  lo  scarico  contabile  da  parte  del
consegnatario cedente. 
6. Le somme  riscosse  in  conseguenza  delle  cessioni  a  pagamento
costituiscono proventi riassegnabili.