Art. 421 
 
                       Alienazioni in economia 
 
1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari
di  qualsiasi  genere,  dichiarati  fuori  servizio  o  fuori  uso  o
provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento puo' essere
eseguita in economia: 
a) fino all'importo di  euro  50.000,00,  da  parte  degli  organismi
provvisti di autonomia amministrativa,  previa  autorizzazione  della
competente autorita'  logistica  centrale  per  importi  superiori  a
10.000 euro; 
b) per importi superiori a euro 50.000,00  da  parte  dei  centri  di
responsabilita'; 
c) senza limiti di somma, da parte dei  contingenti  o  delle  unita'
assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o  centri
di intendenza dei contingenti  stessi,  previa  autorizzazione  della
competente autorita' logistica centrale per importi superiori a  euro
10.000,00. 
2. La procedura di alienazione e' effettuata  con  l'acquisizione  in
prima istanza di almeno tre offerte e in seconda  istanza  di  almeno
un'offerta, che  consiste  anche  nel  solo  sgombero  a  titolo  non
oneroso. 
3. Ai fini della determinazione degli importi  di  cui  al  comma  1,
tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento
alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono  conto  dei
prezzi di mercato. 
4. L'acquirente e' tenuto  a  versare  all'amministrazione  l'importo
dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. 
5.  Nel  caso   di   infruttuosita'   delle   trattative   negoziali,
l'alienazione  del  materiale  ha  luogo  a   titolo   oneroso,   con
imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei  quali  il
materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se  si
tratta  di  prodotti  tossici  o  nocivi,  le  particolari  procedure
previste dalle vigenti norme in materia.