Art. 422 
 
Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate
                    e procedimento di alienazione 
 
  1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione  della  difesa  puo'
alienare, anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio  1990,  n.  185,  sono
ricompresi nell'articolo 424. 
  2.  Le  modificazioni  all'elenco  di  cui  all'articolo  424  sono
effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli  Stati
maggiori di  Forza  armata  e  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco  di  cui  all'articolo
424,  i  mezzi  e  i  materiali  esuberanti  o,  comunque  non   piu'
rispondenti alle esigenze della difesa  e  stabilisce,  per  ciascuna
tipologia, le quantita' da alienare. La  determinazione  quantitativa
del  Capo  di  stato  maggiore  della  Difesa   tiene   luogo   della
dichiarazione di fuori uso per qualsiasi  causa  e  di  ogni  atto  o
procedimento propedeutico o successivo a essa connesso. 
  4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di  cui  al  comma  1,
provvedono  le  direzioni  generali  competenti  per   materia,   nel
rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990,  n.
185. 
  5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di
definizione, le Direzioni generali ovvero  gli  organi  logistici  di
vertice delle Forze  armate  o  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri verificano la possibilita' di alienare  il  materiale  ai
sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla  base  di  prezzi
concordati, considerando lo stato di  usura  dei  mezzi  e  materiali
medesimi  e  delle  risorse  necessarie  per   rendere   gli   stessi
rispondenti alle attuali esigenze  operative.  Le  risorse  derivanti
dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere  utilizzate
a scomputo del prezzo dovuto  dall'amministrazione  della  difesa  in
relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti
gia' stipulati con le imprese acquirenti. 
  6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento  della
spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di  ammodernamento  e
potenziamento operativo delle  Forze  armate,  i  proventi  derivanti
dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato. 
  7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita'  generale  dello
Stato, i  mezzi  e  i  materiali  possono  essere  alienati  mediante
licitazione  privata  nello  stato  in  cui  si  trovano   o   previa
rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare  successive  siano  andate
deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se  fossero
esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in  cui  l'amministrazione
applichi la  procedura  di  cui  al  comma  5,  le  alienazioni  sono
effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa. 
  8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in  prima
istanza di almeno tre offerte e in  seconda  istanza  di  almeno  una
offerta consistente anche nel mero sgombero  a  titolo  non  oneroso.
L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto
prima del ritiro dei materiali alienati.  Se  l'alienazione  consiste
nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei
citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere
prioritariamente  accordata,  da  parte  degli  organi  logistici  di
vertice delle Forze armate  e  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato  e  ad
altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In
caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del  materiale
provvede  l'amministrazione  imputandone  la  spesa  alla  pertinente
unita' previsionale di base. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  e  dell'articolo  423  si
applicano anche ai materiali e mezzi che, alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo e dell'articolo 423,  siano  gia'  stati
dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura.  Per  la
loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti  esperimenti
di vendita che si siano conclusi infruttuosamente. 
  10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a  supporto
dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta
non conveniente il rimpatrio in  relazione  ai  costi  di  trasporto,
possono essere  alienati  nelle  localita'  in  cui  si  trovano,  su
disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza  armata.  A
seguito di un secondo negativo esperimento  di  vendita,  i  predetti
materiali possono essere ceduti a  titolo  gratuito  a  Forze  armate
estere, ad autorita'  locali,  a  organizzazioni  internazionali  non
governative o a organismi di volontariato  e  di  protezione  civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti. 
  11. In tutte  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  nella
fissazione del prezzo  di  vendita  si  tiene  conto  dei  prezzi  di
mercato, ove esistenti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 422: 
          - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo
          dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
          armamento) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  14
          luglio 1990, n. 163. 
          - Il testo del comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2001)), pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente: 
          «4. Le alienazioni di cui al comma 2  possono  avere  luogo
          anche nei confronti delle imprese fornitrici dei  materiali
          e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di
          ammodernamento predisposti dalle imprese stesse,  anche  ai
          fini della relativa esportazione nel rispetto  delle  norme
          vigenti.».