Art. 422 Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione 1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424. 2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso. 4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185. 5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti. 6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato. 7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa. 8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base. 9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente. 10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. 11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 422: - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163. - Il testo del comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente: «4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.».