Art. 423 
 
                          Cessione a musei 
 
1. La cessione a musei pubblici o privati  aperti  al  pubblico,  dei
mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita  per  un
limitato numero di esemplari e  a  titolo  gratuito.  All'atto  della
cessione,  i   materiali   d'armamento   sono   demilitarizzati   pur
conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e'
fatto constare da apposito verbale,  sottoscritto  dalle  parti,  che
costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.