Art. 423 Cessione a musei 1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.