Art. 425 Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali 1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice. 2. Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione. 3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. 4. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. 5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorita'. 6. I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilita' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso. 7. All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario. 8. La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.
Note all'art. 425: - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si vedano le note all'articolo 422.