Art. 425 
 
Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a  titolo  gratuito
               nell'ambito di missioni internazionali 
 
1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e  a  titolo
gratuito, nelle  localita'  in  cui  si  trovano,  dei  mezzi  e  dei
materiali utilizzati a supporto dell'attivita'  operativa  di  unita'
militari all'estero, escluso il materiale  d'armamento  di  cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta  conveniente  il
rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi  dell'articolo
312 del codice. 
2.  Nell'ambio  dei  piani  di  rientro  o  di  riarticolazione   dei
contingenti  militari  all'estero,  il  comandante  del   contingente
militare predispone gli elenchi analitici  per  qualita',  quantita',
denominazione, stato d'uso e valore  inventariale  dei  mezzi  e  dei
materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso  il
materiale d'armamento di cui alla legge n. 185  del  1990,  indicando
per ciascuno di essi i soggetti che, in  quanto  appartenenti  a  una
delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno  presentato
formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata  di
idonea documentazione. 
3. Gli  ispettorati  ovvero  i  comandi  logistici  di  Forza  armata
individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i
materiali per i quali, anche in relazione  alle  esigenze  future  di
riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il  rimpatrio
in relazione ai costi di trasporto. 
4. I Capi di Stato maggiore di Forza armata,  ovvero  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono  al  Capo  di  stato
maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali  individuati
ai sensi del  comma  3,  per  l'adozione  del  provvedimento  che  ne
autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita'  in
cui si trovano. 
5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di  stato  maggiore
della difesa, sulla base delle direttive del Ministro  della  difesa,
determina  i  soggetti  che  possono   beneficiare   delle   cessioni
stabilendone l'eventuale ordine di priorita'. 
6. I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione  sono
dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi  logistici  di  Forza
armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle  localita'  in
cui si trovano. La dichiarazione di  cedibilita'  tiene  luogo  della
dichiarazione di fuori uso. 
7. All'atto della cessione e' redatto apposito verbale  di  consegna,
sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario. 
8. La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale  di
consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei
movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti. 
 
 
          Note all'art. 425: 
          - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185,  si  vedano  le  note
          all'articolo 422.