Art. 426 
 
                    Prestito di materiali a terzi 
 
1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello  Stato,  a
enti  pubblici,  e  a  privati  e'   subordinato   all'autorizzazione
dell'autorita' logistica centrale competente. 
2. Nei casi di missioni e  operazioni  in  Italia  o  all'estero,  di
pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e  di  ogni  evento  che
comporti pericolo per la vita umana, il prestito e'  autorizzato  dal
comandante dell'organismo interessato all'immediato  intervento,  che
informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale. 
3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo  conto
dei prezzi di mercato. Il  prestito  di  materiali  e'  concesso  con
provvedimento  motivato  per  un  periodo  di  tempo  determinato  in
relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato  richiesto;  il
periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei  materiali,
per i casi di cui al  comma  2,  e'  commisurata  al  soddisfacimento
dell'esigenza.  Il  prestito  gratuito  dei  materiali  puo'   essere
autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia. 
4. Se non sono previste dalle istruzioni, di  cui  all'articolo  446,
comma 4 e con esclusione dei  casi  in  cui  le  istruzioni  medesime
prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita'
logistica  centrale  competente,   nel   concedere   l'autorizzazione
stabilisce: 
a) le modalita' e i vincoli per la consegna, l'uso e la  restituzione
dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili; 
b) la misura del compenso,  le  modalita'  e  la  data  del  relativo
pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso; 
c) la forma  e  l'entita'  della  garanzia  per  il  risarcimento  di
eventuali danni o perdite.