Art. 426 Prestito di materiali a terzi 1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente. 2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale. 3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia. 4. Se non sono previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 446, comma 4 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce: a) le modalita' e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili; b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso; c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.