Art. 427 
 
              Cessioni e prestiti a Forze armate estere 
 
1. Le cessioni e i  prestiti  di  materiali  nonche'  le  prestazioni
tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto  delle
stesse sono disciplinate dagli  accordi  e  dai  memorandum  d'intesa
stipulati con i Paesi interessati.