Art. 352 
 
Progettazione dei lavori presso le sedi estere  del  Ministero  degli
                            affari esteri 
 
                   (art. 226, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. 1. I progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi  devono
conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore  livello
di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese  ove  e'  situata  la
Sede estera interessata dai lavori, secondo le modalita' stabilite al
comma  4.  Il  responsabile  del  procedimento,  qualora   vi   siano
particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla  semplicita'
tecnica, alla ripetitivita' degli interventi, alla disponibilita'  di
studi preliminari di fattibilita',  puo'  disporre  che  sia  redatto
immediatamente il progetto esecutivo. 
    2. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate,  con  riguardo
ai prezzi  correnti  dello  Stato  sul  cui  territorio  e'  eseguito
l'intervento. 
    3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un
mercato diverso da quello della sede estera interessata  dai  lavori,
l'analisi  dei  prezzi  va  riferita  ai  mercati  nei  quali   dette
componenti sono disponibili. 
    4.  Il  responsabile  del  procedimento  in  sede  di   documento
preliminare alla progettazione  di  cui  all'articolo  15  stabilisce
l'ambito  normativo  di  riferimento  dell'intervento,   specificando
altresi' le eventuali cause di interferenza tra la normativa  tecnica
italiana e quella  in  vigore  presso  il  Paese  della  Sede  estera
interessata dai lavori. 
    5. Qualora nell'affidamento dei lavori e dei relativi servizi  di
cui all'articolo 252 si  utilizzino  per  la  scelta  del  contraente
procedure locali  diverse  rispetto  alle  procedure  previste  dalla
normativa italiana,  il  documento  preliminare  alla  progettazione,
redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell'articolo 90,
comma  6,  del  codice,  e'  integrato  dal  provvedimento   di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n.
307, adottato dal titolare dell'ufficio. 
    6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 80  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni, inerente al parere consultivo  della  commissione  per
gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari  esteri
di cui il responsabile del procedimento  dovra'  tenere  conto  nelle
procedure di cui al comma 7. 
    7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame  dei
progetti preliminari e definitivi il  ricorso  a  procedure  analoghe
alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la Sede estera
interessata dai  lavori.  I  costi  connessi  alla  organizzazione  e
partecipazione ai lavori della conferenza  sono  inclusi  nel  quadro
economico dell'intervento di cui all'articolo 16. 
    8. Il progettista dei lavori  disciplinati  dal  presente  titolo
dichiara, al momento della consegna  degli  elaborati  alla  stazione
appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali  effettuate,  delle
normative adottate. 
 
              Note all'art. 352 
              - Il testo dell'art. 90, comma 6,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.” 
              - Il testo dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre
          2006, n. 307, recante “Riassetto normativo  in  materia  di
          gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero
          del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo  4
          della L. 28 novembre 2005, n. 246”, pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 17 gennaio 2007, n. 13, e' il seguente: 
              “2. Qualora l'applicazione  di  norme  dell'ordinamento
          italiano sia incompatibile  con  l'ordinamento  locale,  il
          titolare dell'ufficio puo' autorizzare,  con  provvedimento
          adeguatamente  motivato,  l'applicazione  della   normativa
          vigente nei Paesi di accreditamento.”. 
              - Il testo dell'art. 80 del DPR 5 gennaio 1967, n.  18,
          e' il seguente: 
              “Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti  ad  uso
          dell'Amministrazione degli affari  esteri)  -  Per  l'esame
          delle questioni  relative  agli  immobili  adibiti  ad  uso
          dell'Amministrazione degli affari esteri e'  istituita  una
          Commissione consultiva. 
              Nel quadro della programmazione finanziaria  e  tecnica
          di cui all'art. 79, la Commissione: 
              esprime al Ministro parere circa la scelta, l'acquisto,
          la   costruzione,   il   riattamento,   la   locazione    e
          l'arredamento  degli  immobili   all'estero   per   uffici,
          residenze e sedi  di  istituti  scolastici  e  culturali  o
          comunque necessari all'Amministrazione; 
              esamina le proposte ed i progetti  ad  essa  sottoposti
          dalla   Direzione   generale   del   personale   e    della
          amministrazione ed  esprime  il  proprio  parere  sotto  il
          profilo tecnico, artistico e funzionale; 
              propone  l'assunzione  di  dati  documentali  utili   e
          l'effettuazione  di   sopralluoghi   e   ricognizioni   per
          acquisire gli  eventuali  ulteriori  elementi  di  giudizio
          necessari alla valutazione delle questioni in esame; 
              suggerisce i criteri generali  cui  deve  ispirarsi  la
          progettazione; 
              propone i criteri  per  l'utilizzazione  dei  fondi  di
          bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
              studia  i  problemi  relativi  all'arredamento  e  alle
          dotazioni formulando proposte in merito; 
              esprime parere su tutte le questioni che,  in  materia,
          il Ministro ritenga di deferire al suo esame. 
              La  Commissione  e'  composta  di  un  ambasciatore  in
          servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale
          del personale,  dell'ispettore  generale  del  Ministero  e
          degli uffici all'estero, di un presidente  di  sezione  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre  funzionari
          del Ministero degli affari esteri, del  direttore  generale
          delle antichita' e belle arti, del provveditore alle  opere
          pubbliche del Lazio, di un  ispettore  generale  del  Genio
          civile, di un docente universitario di architettura, di  un
          docente di  arredamento  e  decorazione  dell'Accademia  di
          belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere
          architetto del  Ministero  e  di  un  rappresentante  della
          Ragioneria generale dello Stato - ispettorato  generale  di
          finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale. 
              Il presidente della Commissione e' sostituito  in  caso
          di assenza dal direttore generale del personale. 
              Allorche' sono all'esame questioni relative a  immobili
          adibiti  ad  uso   di   istituzioni   culturali   o   delle
          collettivita',  partecipa  alle  sedute  un  rappresentante
          della Direzione generale delle  relazioni  culturali  o  un
          rappresentante della Direzione generale dell'emigrazione  e
          degli affari sociali. 
              Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte
          da un funzionario in servizio  presso  gli  uffici  di  cui
          all'art. 79. 
              La Commissione e' nominata per la durata  di  tre  anni
          con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  esteri.   Il
          presidente puo' chiamare a partecipare  alle  sedute  della
          Commissione per consultazioni altri funzionari ed  esperti.
          Il regolamento puo' apportare modifiche  alla  composizione
          della Commissione.”