Art. 354 
 
Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari
                               esteri 
 
                   (art. 228, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di
cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori.  Oltre
alle  funzioni  esercitate  secondo  le  disposizioni  del   presente
regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume
le decisioni  necessarie  per  rimuovere  situazioni  di  pericolo  e
salvaguardare la  funzionalita'  del  lavoro  anche  in  deroga  alle
prescrizioni di progetto e ne  ordina  contestualmente  l'attuazione.
Delle decisioni assunte  e  dei  lavori  ordinati  riferisce  con  le
relative motivazioni in apposita perizia da inviare  con  la  massima
tempestivita' al responsabile del procedimento per  la  ratifica  del
proprio operato. 
    2. Nel caso di lavori al  di  fuori  del  territorio  dell'Unione
Europea, il direttore  del  lavori  puo'  curare  l'accettazione  dei
materiali  e  la  registrazione  dell'andamento  dei  lavori  in  via
informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni  e
misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione
per le operazioni di cui all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  5
novembre 1971, n. 1086. 
 
              Note all'art. 354 
              - Il testo dell'articolo 3,  comma  2,  della  legge  5
          novembre 1971, n. 1086 recante  “Norme  per  la  disciplina
          delle opere di conglomerato cementizio  armato,  normale  e
          precompresso ed a struttura  metallica”,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  1971,  n.  321  e'  il
          seguente: 
              “2. Il direttore dei lavori e il costruttore,  ciascuno
          per la parte di sua competenza,  hanno  la  responsabilita'
          della rispondenza dell'opera al  progetto,  dell'osservanza
          delle  prescrizioni  di  esecuzione  del  progetto,   della
          qualita'  dei  materiali  impiegati,  nonche',  per  quanto
          riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”