Art. 356 Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 230, d.P.R. n. 554/1999) 1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali limiti, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 2. L'incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori nel territorio dell'Unione Europea con le modalita' di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Note all'art. 356 - Per il testo dell'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alliart. 350.