Art. 72.
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,
delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle
macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare
un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di
movimento della macchina tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la
macchina e' in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto
della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non e'
nella posizione di chiusura.