Art. 72. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che: a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina e' in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo; b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non e' nella posizione di chiusura.