Art. 72. 
 
  Gli apparecchi di protezione  amovibili  degli  organi  lavoratori,
delle zone di  operazione  e  degli  altri  organi  pericolosi  delle
macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di  eliminare
un  rischio  grave  e  specifico,  devono  essere  provvisti  di   un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e  di
movimento della macchina tale che: 
    a) impedisca di  rimuovere  o  di  aprire  il  riparo  quando  la
macchina e' in moto, o provochi  l'arresto  della  macchina  all'atto
della rimozione o dell'apertura del riparo; 
    b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo  non  e'
nella posizione di chiusura.