Art. 253.
                  (Accesso alla carriera direttiva)

  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli 199 e 200 secondo comma la
nomina   a   consigliere   di  3ª  classe  nella  carriera  direttiva
dell'amministrazione centrale si consegue mediante concorso per esami
al quale sono ammessi a partecipare:
    a)  gli impiegati delle carriere direttive dello stesso ministero
con  qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe e che abbiano
prestato  almeno  un  anno  di  effettivo  servizio nella carriera di
provenienza;
    b)   gli  impiegati  delle  carriere  di  concetto  dello  stesso
ministero  con  qualifica  non superiore a quella di segretario o, se
sprovvisti  di  laurea,  con  qualifica  non  inferiore  a segretario
aggiunto  e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio
nella carriera, di provenienza.