Art. 253. (Accesso alla carriera direttiva) Salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 200 secondo comma la nomina a consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare: a) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso ministero con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza; b) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera, di provenienza.