Art. 258. (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo) La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del ministero delle Finanze e' conferita, con decreto del ministro delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza che rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista, alla quale e' inizialmente equiparato a tutti gli effetti. Le qualifiche equiparate a primo archivista, archivista capo ed archivista superiore sono conferite, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al capo ufficio cifra e telegrafo che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.