Art. 258.
  (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo)

  La  qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del ministero delle
Finanze e' conferita, con decreto del ministro delle Finanze, sentito
il  parere  del  Consiglio  di amministrazione, ad un impiegato della
carriera  esecutiva  dell'amministrazione centrale e delle intendenze
di   finanza   che  rivesta  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
archivista,  alla  quale  e'  inizialmente  equiparato  a  tutti  gli
effetti.
  Le  qualifiche  equiparate  a  primo archivista, archivista capo ed
archivista  superiore  sono conferite, previo giudizio favorevole del
Consiglio  di  amministrazione, al capo ufficio cifra e telegrafo che
abbia  compiuto  nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di
effettivo servizio.