Art. 287. Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi 1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 2. Gli istituti hanno il compito di: a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico- didattica; b) condurre studi e ricerche in campo educativo; c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. 3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.
Nota all'art. 287: - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.