Art. 288. 
           Articolazione interna degli istituti regionali 
 
  1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni  per  la  scuola
materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola
secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per  le  attivita'
di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di
informazione, di metodi e tecniche della ricerca  sperimentale  e  di
organizzazione  delle  attivita'   di   aggiornamento.   La   sezione
dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e
gli istituti d'arte. 
  2. Le sezioni operano unitariamente  per  materie  e  attivita'  di
interesse comune.