Art. 289. 
                   Organi degli istituti regionali 
 
  1. Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo  formato  da
esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica  istruzione
e composto da quindici membri dei quali: 
    a) cinque  rappresentanti  del  personale  direttivo  o  docente,
eletti al di  fuori  del  proprio  ambito  dai  rappresentanti  delle
corrispondenti  categorie,  facenti  parte  dei  consigli  scolastici
provinciali   che   rientrano   nella   circoscrizione   territoriale
dell'istituto regionale; 
    b) tre rappresentanti designati dall'ente  regione,  di  cui  uno
eletto dalla minoranza del consiglio regionale; 
    c) tre scelti dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su  sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri; 
    d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su  otto
nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da
assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze
dell'educazione. 
  2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione. 
  3. Al consiglio direttivo partecipa,  senza  diritto  di  voto,  il
segretario di cui al successivo articolo 294. 
  4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 
  5. Il consiglio direttivo designa anche  al  di  fuori  dei  propri
membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288. 
  6. Il consiglio direttivo delibera  il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le
relative spese; autorizza la stipula di contratti  e  di  convenzioni
con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra
deliberazione  occorrente  per  il  funzionamento   dell'istituto   e
delibera circa il suo ordinamento interno. 
  7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. 
  8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
  9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi  dell'opera  di  ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.