Art. 290. 
                   Centro europeo dell'educazione 
 
  1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con  sede  in
Frascati, villa Falconieri,  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico e autonomia amministrativa. 
  2. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero  della  pubblica
istruzione. 
  3.  Il  Centro  europeo  ha  il  compito  di  curare  la  raccolta,
l'elaborazione    e    la     diffusione     della     documentazione
pedagogico-didattica italiana e  straniera  e  di  condurre  studi  e
ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con  particolare
riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita'  in  campo
educativo delle organizzazioni internazionali. 
  4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi
e ricerche: 
    a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; 
    b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con
riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione; 
    c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione; 
    d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del  personale
ispettivo, direttivo e docente; 
    e) sull'impiego delle tecnologie educative. 
 
          Nota all'art. 290:
             - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e  ricerca
          educativa,   aggiornamento  culturale  e  professionale  ed
          istituzione dei relativi istituti.