Art. 291. Organi del Centro europeo dell'educazione 1. Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'articolo 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. 6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. 7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 8. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione .