Art. 292. 
 Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica 
 
  1. La biblioteca di documentazione pedagogica,  istituita  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  419,
con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed
autonomia amministrativa. 
  2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 
    a)  raccolta,  conservazione  e  valorizzazione   del   materiale
bibliografico   e   di   documentazione    didattico-pedagogica    in
collaborazione con gli istituti regionali e  con  il  Centro  europeo
dell'educazione; 
    b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale
a  servizio  delle  istituzioni  e  degli  studiosi,  oltre  che  del
personale della scuola. 
  3. La biblioteca e' retta da  un  consiglio  direttivo  formato  da
esperti, che e' nominato con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione e composto da undici membri, dei quali: 
    a) cinque eletti dai presidenti degli istituti  regionali  e  dal
presidente del Centro europeo dell'educazione; 
    b) tre scelti dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su  sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
al di fuori dei propri membri; 
    c) uno scelto dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su  due
nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali; 
    d) due docenti universitari  ordinari  o  associati,  scelti  dal
Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal
Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 
  4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal
Ministro della pubblica istruzione. 
  5. Il direttore della biblioteca di  documentazione  pedagogica  di
cui all'articolo  294  oltre  a  svolgere  le  funzioni  proprie  del
segretario, sovrintende al funzionamento dei  vari  servizi  e  delle
eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. 
  6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque
anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 
  7. Il consiglio direttivo delibera  il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo, il programma di  attivita'  e  le  relative  spese;
autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita'  e
con enti, istituzioni ed esperti;  adotta  ogni  altra  deliberazione
occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa  il
suo ordinamento interno. 
  8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. 
  9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
  10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera  di  ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. 
 
          Nota all'art. 292:
             - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e  ricerca
          educativa,   aggiornamento  culturale  e  professionale  ed
          istituzione dei relativi istituti.