Art. 292. Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. 2. La biblioteca svolge le seguenti attivita': a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. 3. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. 9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 10. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.
Nota all'art. 292: - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti.