Art. 293. 
                      Conferenza dei presidenti 
 
  1. I  presidenti  degli  istituti  regionali,  del  Centro  europeo
dell'educazione e della Biblioteca di  documentazione  pedagogica  si
riuniscono  in  conferenza,  presso  il  Ministero   della   pubblica
istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di  coordinare  e
di promuovere iniziative di  comune  interesse  e  di  assicurare  lo
scambio di informazioni e di esperienze  nei  diversi  settori  degli
istituti. 
  2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio  seno
da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. 
  3.  La  conferenza  e'  presieduta  dal  Ministro  della   pubblica
istruzione o da un suo delegato. 
  4. Annualmente la conferenza redige  una  relazione  sui  risultati
delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti.