Art. 294. Personale degli istituti 1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica. 2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. 3. L'assegnazione e' disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. 4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando puo' essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo. 5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. 6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. 8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.