Art. 295. 
                            Finanziamenti 
 
  1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione  e  la
Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono  al  finanziamento
della loro attivita': 
    a)  con  contributi  da  parte  del  Ministero   della   pubblica
istruzione; 
    b) con le erogazioni di enti pubblici  e  privati  e  di  singole
persone; 
    c) con i proventi di prestazioni rese  ad  amministrazioni  anche
statali, ad enti ed istituzioni; 
    d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 
  2. L'ammontare degli stanziamenti per  i  contributi  di  cui  alla
lettera a) e' determinato annualmente.