Art. 347 
 
 
                    Costituzione di parte civile 
 
    1.  Il  curatore,  il  liquidatore  giudiziale,  il   commissario
liquidatore e il commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del
decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  possono  costituirsi
parte civile nel  procedimento  penale  per  i  reati  preveduti  nel
presente  titolo,  anche  contro   l'imprenditore   in   liquidazione
giudiziale. 
    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario liquidatore o del commissario  speciale  di
cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
quando non sia stato nominato  il  liquidatore  giudiziale  o  quando
intendono far valere un titolo di azione propria personale. 
 
          Note all'art. 347: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: 
              "Art. 37. Commissari speciali. 
              1. I commissari speciali, salva diversa previsione  del
          provvedimento di nomina,  hanno  la  rappresentanza  legale
          dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli
          azionisti,  dei  titolari   di   altre   partecipazioni   e
          dell'organo di amministrazione di quest'ultimo,  promuovono
          e  adottano  le  misure  necessarie  per   conseguire   gli
          obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto  dalla
          Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista
          dall'atto di nomina o successivamente. 
              2. I commissari speciali sono in possesso  di  adeguate
          competenze  per   lo   svolgimento   delle   funzioni.   Il
          provvedimento di nomina dei commissari  e'  pubblicato  per
          estratto  sul  sito  internet  della  Banca   d'Italia.   I
          commissari speciali, nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
          sono pubblici ufficiali. 
              3. Ai commissari speciali si applicano le  disposizioni
          relative ai commissari liquidatori contenute  nell'articolo
          81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi  3,  4,  6,  7,  e
          nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario. 
              4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica  la
          durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere
          prorogato. 
              5. Quando la risoluzione riguarda  un  gruppo,  possono
          essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le
          componenti  del  gruppo  sottoposte  a   risoluzione,   per
          agevolare lo svolgimento delle procedure  e  il  ripristino
          della stabilita' del gruppo. 
              6. Unitamente ai commissari speciali,  e'  nominato  un
          comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,
          che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al
          comitato si applicano le disposizioni relative al  comitato
          di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e
          84 del Testo Unico Bancario. 
              7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e  ai
          membri del comitato di sorveglianza sono determinate  dalla
          Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa  stabiliti  e
          sono a carico  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione.  Esse
          possono essere anticipate  dalla  Banca  d'Italia,  che  si
          rivale, secondo i  casi  e  in  relazione  alla  misura  di
          risoluzione utilizzata: 
              a) sul corrispettivo pagato  in  caso  di  cessione  ai
          titolari delle  azioni  o  delle  partecipazioni  cedute  o
          all'ente sottoposto a risoluzione; 
              b) sull'ente sottoposto a risoluzione; 
              c)  sull'eventuale  residuo  attivo  dell'ente-ponte  o
          della societa' veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'
          oggetto di liquidazione. 
              8. I crediti per le indennita' spettanti ai  commissari
          speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e  quello
          di cui al  comma  7,  lettere  b)  e  c),  sono  muniti  di
          privilegio  generale  e  sono,   in   caso   di   concorso,
          prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111  della   legge
          fallimentare.".