(Trattato-art. 319)
 
                              Art. 319 
 
 
  Con riserva delle stipulazioni particolari contenute  nel  presente
trattate, quando, in seguito al tracciato delle nuove frontiere,  una
linea che collega due parti di uno stesso  paese  ne  traversera'  un
altro, o quando  una  linea  di  diramazione  partendo  da  un  paese
terminera' in un altro, le condizioni di esercizio  saranno  regolate
merce' un accordo fra  le  Amministrazioni  ferroviarie  interessate.
Qualora queste Amministrazioni  non  riuscissero  ad  accordarsi,  le
divergenze saranno definite da Commissioni  di  periti  costituite  a
norma dell'artico precedente. 
 
  Lo stabilimento di ogni nuova stazione di frontiera fra l'Austria e
gli Stati alleati o associati limitrofi, o  l'esercizio  delle  linee
intermedie, saranno regolati per mezzo di accordi  conchiusi  secondo
le medesime norme.