(Trattato-art. 324)
 
                              Art. 324 
 
 
  Le condizioni tecniche, amministrative e finanziarie con  le  quali
lo Stato czeco-slovacco esercitera' il diritto di passaggio,  saranno
determinate da una convenzione tra l'Amministrazione  delle  ferrovie
del detto Stato e quelle delle ferrovie utilizzate in Austria. Se  le
Amministrazioni non possono  mettersi  d'accordo  sui  termini  della
convenzione, un arbitro nominato dal Governo britannico decidera'. Le
decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie per le Parti. 
 
  In caso di disaccordo sull'interpretazione della convenzione  o  di
difficolta' non previste dalla medesima, la vertenza sara' decisa per
mezzo di un arbitrato con le stesse norme, finche' la Societa'  delle
Nazioni non avra' istituito una procedura diversa.