(Regolamento-art. 523)
 
                              Art. 523. 
 
 
  Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del  tesoro  che
viene poi pagato dal tesoriere sul quale e' tratto. 
 
  I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice,
hanno il marchio a secco del ministero delle  finanze  ed  un  numero
continuativo per tesoriere ed esercizio. 
 
  I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa
depositi e prestiti, da rilasciarsi  su  speciale  bollettario,  sono
privi di contromatrice. 
 
  I vaglia debbono indicare: 
 
    1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualita' di chi fa il
versamento; 
 
    2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri; 
 
    3° la specie dei valori versati; 
 
    4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato; 
 
    5° il cognome, nome e qualita' della persona, o la  denominazione
dell'ente che deve riscuoterlo; 
 
    6° l'oggetto o la causa del versamento; 
 
    7° la data in cui e' rilasciato. 
 
  Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni  degli  articoli  244,
245, 247, 248 e  249  del  presente  regolamento,  ed  ai  bollettari
relativi quelle degli articoli 239 e 242.