Art. 523. Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi pagato dal tesoriere sul quale e' tratto. I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per tesoriere ed esercizio. I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice. I vaglia debbono indicare: 1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualita' di chi fa il versamento; 2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri; 3° la specie dei valori versati; 4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato; 5° il cognome, nome e qualita' della persona, o la denominazione dell'ente che deve riscuoterlo; 6° l'oggetto o la causa del versamento; 7° la data in cui e' rilasciato. Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 244, 245, 247, 248 e 249 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli articoli 239 e 242.