(Regolamento-art. 526)
 
                              Art. 526. 
 
 
  Le contromatrici dei vaglia emessi dalla  tesoreria  centrale  sono
staccate dal controllare capo all'atto della presentazione pel visto. 
 
  Quelle  dei  vaglia  emessi  dalle  sezioni  di   Regia   tesoreria
provinciale sono staccate dal capo della delegazione del tesoro. 
 
  Le contromatrici dei vaglia pagabili da una sezione  di  tesoreria,
sono a questa trasmesse pel tramite della rispettiva delegazione  dal
controllore capo della tesoreria centrale  o  dalla  delegazione  del
tesoro della provincia ove fu fatto il versamento. 
 
  Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale  sono  ad  essa
trasmesse pel  tramite  del  controllore  capo  presso  la  tesoreria
medesima. 
 
  L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel
giorno stesso del rilascio dei vaglia. 
 
  L'ufficio che  riceve  le  contromatrici  ne  prende  nota  in  uno
speciale registro e le trasmette subito al contabile  incaricato  del
pagamento. 
 
  Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri in conformita' del
terzo comma dell'articolo  522  sono  dalle  delegazioni  del  tesoro
spedite, se del caso, agli agenti che devono pagare i vaglia stessi.