Art. 529. Accadendo lo smarrimento, la perdita o la distruzione di vaglia o di contromatrici, la direzione generale del tesoro provvede al rilascio di un certificato, pei vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di tesoreria, osservate le disposizioni contenute negli articoli 470 a 472 del presente regolamento. La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato anche per i vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria nel caso che le rispettive matrici siano gia' state allegate ai conti giudiziali. Sulla matrice del vaglia e nei registri e' fatta annotazione della spedizione del certificato.