(Regolamento-art. 530)
 
                              Art. 530. 
 
 
  I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un  esercizio
costituiscono debito  del  tesoro,  e  sono  riportati  nei  registri
dell'esercizio susseguente, per annotarvi a  suo  tempo  il  relativo
pagamento. 
 
  Qualora al termine di un quinquennio dalla data  di  emissione  dei
vaglia non se ne sia verificato il pagamento, l'ammontare dei  vaglia
non pagati, d'importo fino a lire 10,000, viene introitato  in  conto
entrate eventuali del tesoro, salvo a provvedere, quando  occorra,  a
nuova emissione a favore degli intestatari o  loro  aventi  causa,  e
quello dei vaglia d'importo superiore a lire 10,000 viene  depositato
presso la cassa depositi e prestiti.