(Codice di procedura penale-art. 597)
 
                              Art. 597 
 
                       (Istanza e competenza) 
 
  La riabilitazione e' chiesta alla corte d'appello del distretto  in
cui fu pronunciata la condanna o l'ultima condanna. 
 
  La competenza a decidere sulla  domanda  di  riabilitazione  spetta
all'Autorita' giudiziaria ordinaria anche se si  tratta  di  condanne
pronunciate  da  giudici  speciali,  quando  la  legge  non   dispone
altrimenti. 
 
  Se la sentenza di condanna  e'  stata  pronunciata  da  un  giudice
straniero,  la  domanda  di  riabilitazione  e'  diretta  alla  corte
d'appello che ha dato riconoscimento alla sentenza stessa. 
 
  Alla domanda e' allegata copia autentica  della  sentenza  o  delle
sentenze di condanna e sono uniti i documenti da cui risulta che sono
trascorsi i termini stabiliti nel codice penale  per  poter  proporre
l'istanza e che il condannato  non  si  trova  nelle  condizioni,  le
quali, a norma dell'articolo 179 del codice  penale,  impediscono  di
concedere la riabilitazione.