Art. 597 (Istanza e competenza) La riabilitazione e' chiesta alla corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna o l'ultima condanna. La competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Se la sentenza di condanna e' stata pronunciata da un giudice straniero, la domanda di riabilitazione e' diretta alla corte d'appello che ha dato riconoscimento alla sentenza stessa. Alla domanda e' allegata copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna e sono uniti i documenti da cui risulta che sono trascorsi i termini stabiliti nel codice penale per poter proporre l'istanza e che il condannato non si trova nelle condizioni, le quali, a norma dell'articolo 179 del codice penale, impediscono di concedere la riabilitazione.