Art. 599 (Effetti della decisione) Se la riabilitazione e' conceduta, ne e' fatta annotazione nella sentenza o nelle sentenze di condanna. L'annotazione puo' essere domandata anche dall'interessato. Se la riabilitazione e' negata, l'istanza non puo' essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza. Se tuttavia la riabilitazione e' negata per difetto o irregolarita' di qualche documento, la nuova istanza puo' essere proposta in ogni tempo.