(Codice di procedura penale-art. 599)
 
                              Art. 599 
 
                      (Effetti della decisione) 
 
  Se la riabilitazione e' conceduta, ne e'  fatta  annotazione  nella
sentenza o nelle sentenze  di  condanna.  L'annotazione  puo'  essere
domandata anche dall'interessato. 
 
  Se la riabilitazione e' negata, l'istanza non puo' essere rinnovata
che dopo trascorso,  dal  giorno  in  cui  la  sentenza  e'  divenuta
irrevocabile, un nuovo termine  eguale  a  quello  stabilito  per  la
presentazione della prima istanza. 
 
  Se tuttavia la riabilitazione e' negata per difetto o irregolarita'
di qualche documento, la nuova istanza puo' essere proposta  in  ogni
tempo.