Art. 600 (Revoca della sentenza di riabilitazione) La revoca della sentenza di riabilitazione, nel caso preveduto dall'articolo 180 del codice penale, e' dichiarata quando e' possibile con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per il delitto in seguito al quale ha luogo la revoca stessa. Quando non si sia in tal modo provveduto, la revoca e' dichiarata, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, dal giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.