(Codice di procedura penale-art. 600)
 
                              Art. 600 
 
              (Revoca della sentenza di riabilitazione) 
 
  La revoca della sentenza  di  riabilitazione,  nel  caso  preveduto
dall'articolo  180  del  codice  penale,  e'  dichiarata  quando   e'
possibile con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per  il
delitto in seguito al quale ha luogo la revoca stessa. 
 
  Quando non si sia in tal modo provveduto, la revoca e'  dichiarata,
con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione,  dal  giudice
che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.