Art. 601 (Estinzione d'incapacita' derivanti da sentenze di proscioglimento) L'estinzione delle incapacita' giuridiche perpetue derivanti da sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, prevedute da qualsiasi legge che non dispone diversamente, puo' essere dichiarata dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza divenne irrevocabile, qualora il prosciolto abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. L'estinzione e' dichiarata dal giudice ad istanza dell'interessato con le forme degli incidenti di esecuzione. Se l'istanza e' respinta a cagione della condotta dell'interessato, non puo' essere riproposta prima che sia decorso un altro quinquennio.