(Codice di procedura penale-art. 601)
 
                              Art. 601 
 
 (Estinzione d'incapacita' derivanti da sentenze di proscioglimento) 
 
  L'estinzione delle incapacita'  giuridiche  perpetue  derivanti  da
sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, prevedute  da
qualsiasi legge che non dispone diversamente, puo' essere  dichiarata
dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza divenne  irrevocabile,
qualora il prosciolto abbia dato prove effettive e costanti di  buona
condotta. 
 
  L'estinzione e' dichiarata dal giudice ad istanza  dell'interessato
con le forme degli incidenti di esecuzione. 
 
  Se l'istanza e' respinta a cagione della condotta dell'interessato,
non  puo'  essere  riproposta  prima  che  sia   decorso   un   altro
quinquennio.