(Codice di procedura penale-art. 602)
 
                              Art. 602 
 
(Divieto di determinate menzioni nelle copie, estratti o  certificati
                   degli atti dello stato civile) 
 
  Nelle copie, negli estratti e  nei  certificati  degli  atti  dello
stato civile non si fa  menzione  della  circostanza  risultante  dai
registri dello stato civile che la causa del decesso di  una  persona
fu l'esecuzione della pena di morte, o che la  persona  e'  morta  in
carcere o in uno stabilimento  per  misura  di  sicurezza  detentiva,
ovvero che una persona e'  nata  in  uno  di  quei  luoghi  da  donna
imputata, condannata o sottoposta a misura di sicurezza detentiva,  o
che una persona e' nata durante lo stato di detenzione del  padre  in
uno dei detti luoghi. 
 
  Questa disposizione si osserva altresi' tutte le volte che un  atto
dello stato civile contiene la menzione di essere stato  compiuto  in
carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza  detentiva,  se
tale menzione non e' necessaria per  la  natura  o  per  gli  effetti
dell'atto. 
 
  Se sorge controversia, l'interessato  puo'  proporre  incidente  di
esecuzione a' termini degli articoli 628 e seguenti.