(Codice della navigazione-art. 561)
                              Art. 561. 
                  (Privilegi sulle cose caricate). 
 
  Sono privilegiati sulle cose caricate: 
  1° le spese giudiziali dovute allo  Stato  o  fatte  nell'interesse
comune dei creditori per  atti  conservativi  sulle  cose  o  per  il
processo di esecuzione; 
  2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 
  3° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio  e  le
somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 
  4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese
di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate
sono depositate; 
  5° le somme di capitale e di interessi dovute per  le  obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi  previsti  nell'articolo
307. 
 
  I crediti indicati nei numeri precedenti sono  preferiti  a  quelli
garantiti da pegno sulle cose caricate.