Art. 561.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il
processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
3° le indennita' e i compensi di assistenza e di salvataggio e le
somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese
di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate
sono depositate;
5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell'articolo
307.
I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli
garantiti da pegno sulle cose caricate.