(Codice della navigazione-art. 562)
                              Art. 562. 
         (Surrogazione delle indennita' alle cose caricate). 
 
  Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute  per
indennita' della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli
assicuratori, sono vincolate al pagamento  dei  crediti  privilegiati
indicati nell'articolo precedente,  a  meno  che  le  somme  medesime
vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.