Art. 562.
(Surrogazione delle indennita' alle cose caricate).
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per
indennita' della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli
assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati
indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime
vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.