Art. 563.
(Graduazione e concorso dei privilegi).
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado
nell'ordine nel quale sono collocati nell'articolo 561.
I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna
delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date nelle
quali sono sorti.
I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna
delle rispettive categorie, nell'ordine inverso delle date solo
quando sono sorti in porti diversi.