(Codice della navigazione-art. 564)
                              Art. 564. 
                     (Estinzione dei privilegi). 
 
  I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il  creditore  non
intima opposizione al comandante ovvero non esercita  l'azione  entro
quindici giorni dalla scaricazione e  prima  che  le  cose  scaricate
siano passate legittimamente a terzi.