(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 494)
                              Art. 494. 
                              (Istanza) 
 
 
  L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata e'  proposta
con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma  del
precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai  sensi
dell'articolo 485 del codice di procedura civile,  l'audizione  degli
interessati avanti a quest'ultimo.