(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 497)
                              Art. 497. 
                       (Revoca del sequestro) 

 
  Se il sopravanzo del rendiconto non e' inferiore allo  importo  del
credito, che ha dato causa al sequestro e  delle  spese,  si  applica
l'articolo 684 del codice di procedura civile.