Art. 313. (Art. 78 del Testo Unico) PNEUMATICI PER NEVE I pneumatici speciali per neve debbono essere costruiti in modo tale che l'aderenza, tanto in senso longitudinale quanto in senso trasversale, risulti corrispondente a quella ottenibile con pneumatici normali muniti di catene. Il Ministero dei trasporti approva il tipo del pneumatico in base all'esame del disegno del battistrada, con particolare riguardo al rapporto tra la superficie complessiva dell'area della impronta e quella effettivamente interessata dai rilievi del battistrada, ed all'altezza dei rilievi stessi, procedendo, ove necessario, ad una verifica sperimentale. Gli estremi dell'approvazione e l'altezza minima ammessa dei rilievi, misurata al centro del battistrada devono essere indicati sui fianchi del pneumatico.