Art. 314. (Art. 78 del Testo Unico) PNEUMATICI RICOSTRUITI Le disposizioni di cui agli articoli 310, 311, 312, 313 si applicano anche ai pneumatici ricostruiti, e su questi chi procede alla ricostruzione deve apporre il proprio marchio ed il numero di matricola. I pneumatici speciali per neve possono essere ricostruiti dalla fabbrica che ha ottenuto la approvazione del tipo; sui fianchi di tali pneumatici deve essere apposta la dicitura "RICOSTRUITO".