(Regolamento-art. 527)
 
                              Art. 527. 
 
  Il movimento dei fondi e' costituito  dalle  spedizioni  di  moneta
metallica, di biglietti a debito dello Stato e di  altri  equivalenti
valori, che si fanno da una ad altra tesoreria. 
 
  E' regolata altresi' come movimento di fondi la consegna dei valori
di cassa, che si fa da un tesoriere cessante  al  tesoriere  che  gli
subentra.