Art. 527. Il movimento dei fondi e' costituito dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno da una ad altra tesoreria. E' regolata altresi' come movimento di fondi la consegna dei valori di cassa, che si fa da un tesoriere cessante al tesoriere che gli subentra.