Art. 528. Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte dietro ordinazioni del direttore generale del tesoro, e possono essere promosse dalle Intendenze di finanza secondo le occorrenze delle dipendenti tesorerie (1). --------------- (1) Ultimo capoverso dell'art. 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.