(Regolamento-art. 528)
 
                              Art. 528. 
 
  Le spedizioni di fondi da una ad altra tesoreria sono fatte  dietro
ordinazioni del direttore  generale  del  tesoro,  e  possono  essere
promosse dalle Intendenze di  finanza  secondo  le  occorrenze  delle
dipendenti tesorerie (1). 
 
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          (1) Ultimo capoverso dell'art. 57 della legge  17  febbraio
1884, n. 2016.