(Regolamento-art. 529)
 
                              Art. 529. 
 
  Ricevuto l'ordine d'invio di fondi ad altra tesoreria, il tesoriere
centrale  e  quelli  provinciali,   col   concorso   dei   rispettivi
controllori e di chi tiene la terza chiave  della  cassa  di  riserva
estraggono dalla medesima il denaro, i biglietti e gli  altri  valori
da spedire, e numeratili li ripongono nelle casse, nei  recipienti  o
in plichi ben assicurati e sigillati, compilandone  processo  verbale
ch'e' sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione.