Art. 529. Ricevuto l'ordine d'invio di fondi ad altra tesoreria, il tesoriere centrale e quelli provinciali, col concorso dei rispettivi controllori e di chi tiene la terza chiave della cassa di riserva estraggono dalla medesima il denaro, i biglietti e gli altri valori da spedire, e numeratili li ripongono nelle casse, nei recipienti o in plichi ben assicurati e sigillati, compilandone processo verbale ch'e' sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione.